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5 ottobre 2017

Le polizze vita fanno il pieno usate come bene in eredità “Attenti però al contratto”

Le assicurazioni: negli ultimi anni premi sempre sopra i 100 miliardi anche perché escluse dalle tasse successorie ma se il beneficiario muore prima del contraente c’è rischio di lite tra gli eredi. “Ecco come evitare sorprese” dice Stefano Salaroli

 

Il settore delle polizze vita sta vivendo una stagione molto positiva, ma proprio l’entusiasmo diffuso potrebbe riservare qualche trappola. Il più delle volte legata alla difficoltà di comprendere fino in fondo i dettagli della soluzione proposta, come segnala Stefano Salaroli, founder dello studio Legam, che si occupa di consulenza legale e tributaria in Italia e negli Stati Uniti, attraverso un team composto da una trentina di professionisti.

Cominciando dal mercato, gli ultimi sono stati anni di grande successo per le polizze vita, con un ammontare dei premi costantemente sopra i 100 miliardi di euro. Merito sia dell’industria del settore, che ha introdotto numerosi elementi di innovazione (basti pensare al caso delle polizze long term care, che garantiscono una rendita perpetua in caso di perdita dell’autosufficienza per malattia o infortunio), sia della domanda di mercato, orientata verso soluzioni di protezione a fronte della diffusa incertezza sui mercati finanziari. Senza dimenticare lo sguardo di favore del legislatore verso questo ambito, dimostrato dalla detraibilità al 19% dei premi versati, con un tetto massimo di 530 euro all’anno. «Le polizze sono molto utilizzate anche in ambito successorio perché non rientrano nell’asse ereditario e questo consente maggiore libertà di azione al disponente, oltre a preservare l’ammontare da pretese di eventuali creditori del de cuius», ricorda Salaroli. A più riprese, infatti, i tribunali hanno sottolineato che la designazione del beneficiario della polizza è un atto tra vivi, per cui il diritto al pagamento dell’indennità non viene acquisito a titolo di quota ereditaria, ma in virtù dell’impegno assunto dall’assicuratore. Tutto semplice? «Non è proprio così» replica l’esperto, che segnala come proprio la crescente diffusione delle polizze vita porti con sé una serie di situazioni che poi finiscono in contenzioso.

Un esempio? «In molti casi la polizza non specifica cosa potrà succedere nel caso in cui il beneficiario muoia prima del contraente, con il risultato che in tali ipotesi finisce spesso che si trovino a rivendicare l’incasso sia gli eredi del primo, che quelli del secondo». Una situazione che si viene a creare anche perché non esiste una giurisprudenza consolidata su questo punto. «Il mio consiglio nel caso specifico è di far inserire nel contratto l’indicazione chiara di come si procederà in caso di premorienza del beneficiario, ricordando che la designazione pura e semplice è sempre revocabile, mentre la rinuncia alla facoltà di revoca che venga accettata dal beneficiario ha l’effetto di rendere immodificabile la situazione». Detto di quel che occorre fare, si ha poi la certezza che il pensiero espresso dal contraente venga trascritto in maniera inequivocabile nella polizza prima della sottoscrizione? Una domanda che sorge dalla constatazione che in genere le polizze sono il frutto di moduli standard “gestiti”, in concreto, dai commerciali delle compagnie, i quali in genere non hanno approfondite competenze di tipo legale.

«La questione è ben posta», sottolinea in proposito il fondatore dello studio Legam, «dato che la scarsa cura con la quale vengono redatti alcuni contratti può creare situazioni di confusione e portare a esiti differenti rispetto a quelli voluti dal contraente». Dunque l’invito, a meno che non si abbiano competenze giuridiche avanzate, è di «affidarsi un avvocato, in modo da accertarsi che il contratto non presenti buchi che possano produrre problemi imprevisti».

 

Fonte: Repubblica.it
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24 Luglio, 2017

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